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Disposizioni generali

Il Codice della Strada regola la segnaletica delle aree di circolazione accessibili al pubblico transito. Le norme quindi si applicano anche su strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni ecc.

Per strade non aperte al pubblico la segnaletica é facoltativa, peró se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.

La segnaletica stradale si compone di 4 gruppi di spostamento:
- segnali verticali;
- segnali orizzontali;
- segnali luminosi;
- segnali ed attrezzature complementari

La massima priorità è data ai segnali manuali delle forze di polizia, seguiti dai segnali luminosi e dai semafori (ad eccezione dei segnali di pericolo gialli lampeggianti). Seguono poi i cartelli verticali e, infine, la segnaletica a terra. Questo ordine è particolarmente importante in caso di segnaletica contraddittoria: un segnale di divieto di sosta su un parcheggio disegnato ha la precedenza rispetto alla marcatura a terra.

La segnaletica stradale deve essere in perfetto stato e deve essere sostituita dal gestore della strada non appena diventa anche solo parzialmente inefficace o non soddisfa più lo scopo per cui è stata eretta.

È vietato apporre su un cartello, sul suo retro o sul suo supporto qualsiasi cosa che non sia prevista dal regolamento.

La segnaletica stradale su tutte le strade pubbliche e su tutte le strade private accessibili al pubblico deve essere conforme agli standard del Codice della Strada.

La segnaletica deve essere conforme al codice della strada o autorizzata dal Ministero dei Trasporti. È severamente vietato combinare i segnali stradali con la pubblicità.

Il retro dei segnali stradali deve essere verniciato in colore nero opaco. Il produttore del segnale e il suo numero di omologazione, l'anno di fabbricazione del segnale, il nome dell'ente proprietario della strada e il regolamento in base al quale il segnale è stato approvato devono essere chiaramente riconoscibili. 

Questa pagina è una sintesi semplificata degli articoli di legge Art. 38 CDS + Art. 75, 77, 78 - Regolamento di Attuazione